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Statuto dell’Associazione di Volontariato

Statuto dell’Associazione di volontariato

“Circolo Legambiente Valtriversa”

 

 

Art. 1 –  DENOMINAZIONE E SCOPI

 L’Associazione di volontariato “ Circolo Legambiente Valtriversa”, più avanti chiamata per brevità “Circolo”, si uniforma ai principi della Legge 266/91 sul volontariato opera a favore della tutela e valorizzazione dell’ambiente, di una società basata su un equilibrato rapporto uomo natura, per un modello di sviluppo fondato sull’uso appropriato delle risorse naturali ed umane, per la difesa dei consumatori e dell’ambiente, per la tutela delle specie animali e vegetali, del patrimonio storico e culturale, del territorio e del paesaggio.

Il  Circolo non persegue scopi di lucro ed è indipendente da partiti e sindacati; ha durata illimitata ed ispira le sue scelte e finalità ai valori ed ai principi di Legambiente.

Il Circolo costituisce una base associativa territoriale della Legambiente con propria autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale, e aderisce alla Federazione Nazionale Legambiente Volontariato.

Per il raggiungimento dei propri scopi il Circolo opera attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:

 A) promuovere ed organizzare ogni forma di volontariato dei cittadini, soci e non, al fine di salvaguardare e/o recuperare l’ambiente naturale e i beni culturali, in particolare promuovendo ed organizzando in proprio o in collaborazione con enti e associazioni servizi di protezione civile nonché‚ di vigilanza sull’applicazione delle norme poste a tutela dell’ambiente e della salute;

B) svolgere attività di manutenzione, pulizia e custodia di aree verdi, beni monumentali e/o culturali, parchi giochi, giardini pubblici con annessi impianti sportivi e di svago di uso pubblico, corsi d’acqua ed ambienti naturali;

C) organizzare campi di lavoro per il recupero ambientale, il risanamento di strutture urbane, il rimboschimento, il recupero di terre incolte, il disinquinamento di zone agricole ed industrializzate;

D) promuovere la conoscenza in ordine ai diritti dei consumatori e utenti anche mediante forme di assistenza diretta ai consumatori ed utenti medesimi;

E) organizzare riunioni, seminari, dibattiti e convegni; redigere e diffondere studi tramite pubblicazioni ed ogni altro mezzo di comunicazione; promuovere rapporti in Italia ed all’estero con Enti ed associazioni, cooperative e movimenti organizzati;

F)Indirizzare i cittadini verso un corretto uso dell’ambiente, in collaborazione con le scuole e i giornali locali;

G) promuovere ed organizzare ogni forma di attività per la difesa, la tutela e la cura della salute umana.

H) promuovere ed organizzare attività commerciali e produttive marginali volte al perseguimento degli scopi sociali quale ad esempio la vendita di prodotti agricoli biologici ovvero gadget e materiale informativo, viveri o bibite;

I)          assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere ovvero la promozione e/o la partecipazione in altre associazioni e fondazioni che siano giudicate necessarie od utili per il conseguimento della proprie finalità.

Art. 2PRINCIPI

1 – Il Circolo, che si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, si atterrà ai seguenti principi:

–       assenza del fine di lucro;

–       divieto assoluto di speculazioni di qualsiasi tipo nonché divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale;

–       esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;

–       obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse;

–       democraticità della struttura;

–       elettività e gratuità delle cariche associative;

–       gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, salvo il diritto al rimborso delle spese anticipate;

–       sovranità dell’Assemblea;

–       divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

2 – Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall’Assemblea ordinaria dei soci.

3 – Tutti i membri di organi sociali devono essere soci

4 – Il Circolo può avvalersi di lavoratori autonomi o assumere dipendenti nei limiti stabiliti dall’art. 3 della Legge 266/91.

 

Art. 3SEDE

1 –   Il Circolo ha sede in Villafranca d’Asti ( At) , con sede in via Roma n. 5. Il cambio di indirizzo o di sede deve essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta alcuna variazione né di statuto né di regolamento interno.

Art. 4SOCI

1- Fanno parte del Circolo donne e uomini che condividono i principi fondamentali del presente statuto, versano annualmente la quota associativa, si impegnano a mettere a disposizione gratuitamente la loro competenza e professionalità e a rispettare le decisioni democratiche assunte.

2- All’aspirante socio deve essere consegnata una copia aggiornata dello Statuto e dei Regolamenti interni che è tenuto a rispettare.

3- Il Circolo assicura gli associati che prestano la loro attività di volontariato contro malattie, infortuni connessi allo svolgimento dell’attività a favore del Circolo, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4- La domanda di adesione al Circolo deve essere inoltrata ed è deliberata dal Consiglio Direttivo, e successivamente portata a conoscenza dell’assemblea dei soci. E’ compito del Consiglio Direttivo del Circolo deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. Il rigetto della domanda di iscrizione, deve essere motivato e va comunicato per iscritto all’interessato, il quale può ricorrere all’assemblea per opporsi alla relativa delibera che  nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

5- I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci del Circolo. I soci hanno diritto a ricevere, all’atto dell’ammissione, la tessera sociale di validità un anno, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività.

6 – Pur esistendo varie categorie di associati con diverse caratteristiche (quali a titolo esemplificativo, ordinario, giovane, sostenitore, insegnante…) si garantisce una disciplina uniforme del rapporto associativo, non incidendo esse in alcun modo sui diritti dei soci. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, la quota è intrasmissibile e non rivalutabile. Il numero di soci aderenti è illimitato.

7 – Tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali hanno sia diritto al voto in seno all’Assemblea dei soci, tanto ordinaria che straordinaria, che di essere eletti alle cariche sociali.

8 – La richiesta di ammissione a socio comporta automaticamente l’accettazione dello Statuto, dei Regolamenti e di tutte le disposizioni vigenti nell’associazione.

9 – Cause di esclusione dei soci sono le seguenti:

a) quando non si ottempera alle disposizioni del presente Statuto, ai Regolamenti Interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali                           ;
b) quando ci si renda morosi del pagamento delle quote sociali senza giustificato motivo;
c) quando, in qualunque modo, si arrechino danni morali o materiali al Circolo.
Le espulsioni e le radiazioni sono decise dall’Assemblea a maggioranza dei suoi membri. I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione. Ai soci non può essere attribuito alcun dividendo né altra utilità in natura in caso di liquidazione del Circolo.

10 – Il Consiglio Direttivo accertata la  sussistenza di una causa di esclusione, nel corso della prima seduta successiva dell’Assemblea dei soci, sia essa ordinaria che straordinaria, comunica i nominativi dei soci interessati, ai fini della delibera di esclusione.

11 – L’attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall’Associazione, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti, le spese vive effettivamente sostenute per le attività prestate.

Art. 5 – ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO

1 – L’esercizio inizia l’1 gennaio e termina il 31 dicembre successivo, tranne il primo che inizia alla data di costituzione del Circolo.

2- Il rendiconto economico finanziario annuale comprende l’esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato all’Assemblea dei soci per la sua approvazione entro il trenta aprile dell’anno successivo. Il rendiconto economico finanziario, oltre ad una sintetica descrizione della situazione economico-finanaziaria del Circolo, con separata indicazione delle attività istituzionali poste in essere da quelle commerciali e/o produttive marginali, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi, lasciti ricevuti e del patrimonio del Circolo.

 

Art. 6L’ ASSEMBLEA

1 – L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è convocata, dal Presidente del Consiglio Direttivo, mediante avviso da affiggersi presso la sede o posta telematica o strumento analogo, almeno sette giorni della data fissata per la riunione.

 

2 – Il Presidente del Consiglio Direttivo deve convocare l’Assemblea ordinaria dei soci almeno una volta l’anno, entro il 30 aprile per l’approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e di quello preventivo.

3 – L’assemblea può essere altresì convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne facciano richiesta almeno 1/10 dei soci o 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo.

4 – L’avviso di convocazione deve contenere i seguenti dati:

–            giorno, ora e sede della prima convocazione;

–            giorno, ora e sede dell’eventuale seconda convocazione;

–            ordine del giorno;

–            nel caso in cui l’Assemblea debba occuparsi dell’elezione delle cariche sociali, all’avviso di convocazione, deve venir allegato un prospetto contenente la lista dei candidati.

5 – Le Assemblee ordinarie sono valide, in prima convocazione, quando siano presenti almeno la metà più uno dei soci con diritto al voto; in seconda convocazione saranno sempre valide qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto al voto.

6 – Le delibere dell’Assemblea ordinaria sono approvate con la maggioranza semplice dei voti dei presenti, aventi diritto al voto, sia in prima che in seconda convocazione e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno. È previsto il voto per delega; ogni socio, dietro apposita delega, può rappresentare non più di un altro socio.

7 – L’Assembla straordinaria, presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante è valida quando sono presenti almeno i 2/3 dei soci con diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno; in seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno. L’Assemblea Straordinaria può essere convocata ogni qualvolta ne facciano motivata richiesta almeno la metà degli associati.

8 – Sono compiti dell’Assemblea ordinaria:

– elezione o sostituzione degli organi sociali;

– determinazione dell’ammontare della quota associativa;

– approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo;

– approvazione degli indirizzi e delle linee generali dell’attività da svolgere;

– esclusione degli associati per gravi motivi come previsto dall’art. 4 comma 9

– accordi con soggetti terzi/adesione e affiliazione ad altri enti ed organismi.

9 – Sono compiti dell’Assemblea straordinaria:

– modifica dello statuto;

– scioglimento del Circolo e devoluzione del patrimonio;

– nomina, laddove necessario, dei liquidatori del patrimonio

10 – Le votazioni, possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali la votazione avviene a scrutinio segreto. Ciascun socio ha diritto ad un voto.

11 – Le decisioni prese dall’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

12 – I verbali delle riunioni delle Assemblee, sottoscritti dal Presidente, sono conservati agli atti e devono essere accessibili agli associati.

 

Art. 7 – ORGANI SOCIALI

 Gli organi del Circolo sono:
a) Assemblea dei soci
b) Il Consiglio Direttivo
c) Il Presidente e Vice-Presidente

d) Il Tesoriere ( Amministratore)

e)  Il Sindaco Revisore dei Conti
Tutte le cariche associative sono gratuite.

 

CONSIGLIO DIRETTIVO

1 – Il Consiglio Direttivo é composto da un minimo di tre persone fino ad una massimo di sette, eletti dall’Assemblea fra i soci; il Consiglio Direttivo resta in carica per 2 anni, ed i suoi membri sono rieleggibili

E’ incompatibile con la carica di componente del consiglio direttivo, l’incarico di sindaco o  assessore nei Comuni Italiani.

Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice – Presidente, il Tesoriere ed il Segretario. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. Il Consiglio Direttivo é investito dei più ampi poteri per la gestione e l’amministrazione ordinaria e straordinaria.

2 –Sono compiti del Consiglio Direttivo:

–   redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei soci

–   ammettere i nuovi soci;

–   convocare le Assemblee;

–   osservare e far osservare tutte le delibere delle Assemblee;

–   amministrare i fondi del Circolo per la stretta attuazione degli scopi statutari e dei programmi dell’associazione

–   procedere alla eventuale nomina dei procuratori speciali per uno o più determinati atti, indicando i rispettivi poteri

–   redigere i rendiconti economico finanziari da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

–   stipulare tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale

–   proporre all’assemblea il nominativo dei soci da escludere che si trovino in una delle situazioni di cui all’art.4, comma 9.

–   svolgere tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale

3 – Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti decada dalla carica di consigliere, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione. Se decade oltre la metà del Consiglio allora si procede a nuova elezione di tutti i membri.

4 – I verbali delle riunioni delle Assemblee, sottoscritti dal Presidente, sono conservati agli atti e devono essere accessibili agli associati.

 

Art. 8PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

1 – Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell’Associazione. E’ eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, insieme al Vicepresidente.

2 – I compiti principali del Presidente, che in caso di sua assenza o impedimento vengono assolti dal Vicepresidente, sono i seguenti:

–   tenere aggiornata la contabilità, i registri contabili, ed il registro degli associati;

–   rappresentare il Circolo di fronte ai terzi e stare in giudizio per conto della stessa;

–   convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo;

–   deliberare, entro i limiti suddetti, su tutte le questioni che per legge o per Statuto non     siano di  competenza dell’Assemblea dei soci o del Consiglio Direttivo.

Art. 9TESORIERE (AMMINISTRATORE)

1-L’Amministratore viene eletto dal Consiglio Direttivo, dura incarica 2 anni, è rieleggibile ed è dispensato dal prestare cauzione. Può, al pari del Presidente, aprire e movimentare conti correnti sia bancari che postale; con delibera del Consiglio Direttivo, nell’ambito delle rispettive competenze derivanti dal presente statuto, compiere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare, richiedere mutui ipotecari, fideiussioni, leasing e affidamenti bancari.

2- I compiti principali sono i seguenti:

–   sovrintendere alla gestione amministrativa ed economica del Circolo;

–   tenere aggiornata la contabilità, i registri contabili, ed il registro degli associati;

–   redigere i rendiconti annuali preventivi e consuntivi

Art. 10SINDACO REVISORE DEI CONTI

1 – Il sindaco revisore è nominato dall’Assemblea in un numero di 1, dura in carica 2 anni ed è rieleggibile. La carica di Sindaco è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo

2 – Sono compiti del Sindaco Revisore dei Conti :

–   verificare la legittimità delle operazioni del Consiglio Direttivo e dei suoi membri;

–   verificare periodicamente la cassa, i documenti e le registrazioni contabili con  conseguente redazione del verbale;

–   verificare il bilancio consuntivo e quello preventivo prima della loro presentazione all’Assemblea;

–   redigere la Relazione annuale al Rendiconto consuntivo e presentarla all’Assemblea.

 

Art. 11PATRIMONIO E ENTRATE

1 – Il fondo patrimoniale del Circolo è indivisibile ed è costituito da:

–   tutti gli avanzi di gestione accantonati negli esercizi precedenti che saranno impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

–   patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà del Circolo

Il Circolo trarrà le proprie risorse finanziarie da :

–   contributi

–   degli aderenti;

–   contributi di privati;

–   contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

–   contributi di organismi internazionali;

–   donazioni e lasciti testamentari;

–   rimborsi derivanti da convenzioni;

–   entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, esclusivamente nei limiti indicati dal DM 25 maggio 1995 e sue successive modifiche e integrazioni.

Art. 12 –  DURATA E SCIOGLIMENTO DEL CIRCOLO

1 –    La durata del Circolo  è illimitata

2 – Lo scioglimento viene approvato in assemblea straordinaria, appositamente convocata dal Consiglio Direttivo o secondo le modalità previste dall’art.6 comma 7 del presente statuto.  La medesima assemblea all’occorrenza nominerà un liquidatore dei beni sociali.

3 – Tutto il patrimonio esistente all’atto dello scioglimento dovrà essere devoluto dai liquidatori appositamente nominati,  a favore di organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo  settore.

 

Art. 13NORME RESIDUALI

1 – Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dai Regolamenti interni, si fa riferimento alle norme del codice civile e della Legge 266/91 e sue successive modifiche e integrazioni.

 

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